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19 settembre 2013
Professionisti che non versano il contributo soggettivo
Il caso – Un commercialista svolge attività di lavoratore dipendente e, per tale motivo, può presentare domanda di esonero alla propria Cassa di previdenza. Qualora tale domanda venisse accolta, lo stesso sarà tenuto al versamento dei soli contributi integrativi.
Nessun altro contributo previdenziale è dovuto?

L’analisi – Come chiarito dalla Circolare INPS n.99 del 22/07/2011, il comma 12 dell’articolo 18 del decreto Legge 98 del 6/07/2011 introduce una norma di interpretazione autentica della Legge n. 335/95, art. 2, comma 26, in ordine al novero dei soggetti destinatari dell’obbligo contributivo presso la gestione separata.
Tale disposizione stabilisce infatti che rientrano nell’ambito della gestione separata:
– non soltanto tutti i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali;
– ma anche coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
A titolo esemplificativo, la Circolare in oggetto espone tre possibili cause che comportano l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza:
– esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all’attività professionale;
– mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito;
– esercizio di attività di tirocinio o praticantato.
In questi casi, e in tutti gli altri casi in cui il professionista non sia tenuto al versamento del contributo soggettivo alla propria cassa di appartenenza, è necessaria l’iscrizione alla Gestione separata Inps.
Tale necessaria iscrizione si spiega facilmente ove si consideri che, in caso contrario, i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo di contribuzione previdenziale obbligatoria.
L’eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata, come chiarito dalla circolare n. 124/96.

Alla luce di quanto appena esposto, il professionista dovrà iscriversi alla gestione separata Inps e versare i relativi contributi.
Eventuali omissioni potrebbero essere facilmente sanzionate. Con il messaggio Inps n.9740 del 14.06.2013 l’Inps ha infatti comunicato che, nell’ambito dell’operazione di verifica delle posizioni contributive denominata PoseidOne, iniziata nel corso del 2009, si è proceduto ad iscrivere d’ufficio alla Gestione separata i soggetti che hanno dichiarato redditi derivanti da arti e professioni nel quadro RE con i seguenti codici Ateco:
– 69.10.10 (attività degli studi legali);
– 69.20.12 (servizi forniti da ragionieri e consulenti tributari);
– 86.90.21 (Fisioterapisti);
– 86.90.29 (Altre attività paramediche indipendenti);
– 71.11.00 (Attività studi di architettura);
– 71.12.10 (Attività studi di ingegneria);
– 71.12.20 (Servizi di progettazione di ingegneria integrata).

A tutti i soggetti individuati si è proceduto a inviare una comunicazione d’iscrizione (se assente) alla Gestione separata e di quantificazione della contribuzione omessa comprensiva delle sanzioni civili calcolate, eccetto ai professionisti che:
– siano in regola con la contribuzione soggettiva alla propria Cassa professionale;
– siano pensionati delle medesime casse professionali;
– siano pensionati che svolgono attività professionale per i quali vige l’art. 18 comma 11 Legge n.111/2011 (vedi circ. 99/2011);
– siano professionisti iscritti alle casse esclusive come i notai, i medici, i chimici, i giornalisti, gli psicologi, ecc.
Autore: Redazione Fiscal Focus
RISPONDE:

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LE INTERPRETAZIONI DELL’INPS NON POSSONO SOSTITUIRE LE NORME DI LEGGE.
Spiace leggere come organizzazioni editoriali che si vantino di possedere conoscenze dirette e precise nonché preparazione approfondita su tematiche previdenziali e fiscali, si rivelino in realtà del tutto impreparate con l’unica scusante dell’atteggiamento ossequioso nei confronti dell’inps.
L’inps in realtà è uno dei più grandi instituti di previdenza europeri e nel delirio di onnipotenza e onniscenza succede a volte che i suoi dirigenti (di esclusiva nomina politica) trascendano le loro competenze per diventare di fatto congegni legislativi contro ogni semplice norma democratica. Le leggi spettano al Parlamento e l’inps ha l’obbligi di applicarle, punto. Nel caso di dubbi interpretativi i dirigenti inps hanno l’obbligo di chiedere i necessari chiarimenti agli organi di Stato preposti, altrimenti siamo nell’anarchia.
I dirigenti che interpretano sulla pelle di tanti, troppi professionisti, pensando di essere dei novelli Roobin Hood, purtroppo assolutamente in malafede, non si rendono conto in realtà della profonda e drammatica crisi che ha colpito gli ingegneri e architetti, con introiti ridottti ad un terzo rispetto ad alcuni anni fa. L’istituto della gestione separata presenta una situazione a dir poco atipica e perversa per come è ora organizzata (per avere un minimo di pensione si devono versare almeno cinque anni altrimenti tutto va nel mare magnum del solidale: ricordiamo le recenti battaglie dei radicali che hanno evidenziato questo drammatico problema). Da oggi i mega dirigenti superpagati inps dovranno fare i conti con le loro responsabilità, dirette e personali.
In quanto all’articolo in calce si evidenzia che ormai tutti i Giudici dei Tribunali del Lavoro nei processi conclusi danno torto all’inps e ragione agli ingegneri e architetti nonché dipendenti. Chi già paga come dipendenti l’ex inpdap ora inps è esonarato dal pagamento della gestione separata in quanto paga il contributo integrativo ad inarcassa, punto.
Tra le recenti sentenze ricordiamo quelle del tribunale del Lavoro di Nicosia del 16.04.2013, di alcuni tribunali del Lavoro di Roma e altre citta. In particolare riportiamo un estratto della sentenza del Tribunale del Lavoro di Rieti del 09.05.2013:
Omissis ..”Ne discende che laddove l’architetto (o ingegnere n.d.r.) iscritto all’albo, svolga lavoro dipendente e nel contempo attività libero professionale (di architetto) essendo iscritto alla gestione ex inpdap ora inps, non è tenuto al versamento del contributo soggettivo ad inarcassa, ma è tenuto al versamento di contibuti integrativi sul fatturato della propria atttività e dunque soggiace all’obbligo di versamento contributivo nei confronti della cassa privata in relazione all’attività libero professionale svolta. Non si verifica dunque rispetto a questo soggetto alcuna della condizioni per la quale è prevista l’iscrizione alla gestione separata, trattandosi 1) di soggetto che svolge certamente attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione in albi professionali e 2) di soggetto che svolge attività soggetta al versamento contributivo ad enti previdenziali di diritto privato. La norma di interpretazione autentica non può d’altro canto essere a propria volta interpretata nel senso indicata dall’intituto resistente (inps n.d.r.)”. Omissis…
A breve inizieranno azioni politiche e d’altro livello da parte del nostro sindacato al fine di ripristinare la legalità e far pagare personalmente i danni causati a migliaia di inermi ingegneri e architetti nonché dipendenti per interpretazioni errate ed in ogni caso assolutamente escluse dalla competene dei dirigenti inps.
Si invita la redazione di codesta testata editoriale a dare la massima diffusione del presente contenuto, a doverosa rettifica delle notizie scritte nell’articolo di riferimento.

Vicenza 20 settembre 2013 Il Coordinatore Nazionale Inaredis
Dr. Arch. Nicola Busin

Sito web http://www.inaredis.org mailto inaredis@gmail.com

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