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Le bugie dell’INPS

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Le bugie dell’inps

Con il messaggio n. 821 del 15.01.2014  l’INPS inizia a rendersi conto dei soprusi in atto nei nostri confronti, eliminando di fatto le sanzioni sulla pretesa nostra iscrizione alla gestione separata. Però scrive sempre che la norma di interpretazione autentica prevede il versamento del contributo soggettivo. Ecco un estratto del messaggio:

“L’Istituto ha dato istruzioni fin dal 1996, con circolare n. 112 – punto 2.1 quarto capoverso –ed in linea con quanto disciplinato dal D.M. 281/1996 all’art. 6, per l’assoggettamento contributivo presso la Gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti obbligati all’iscrizione ad albo e che per regolamento non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza.

Tale orientamento, costantemente applicato, ha ricevuto conferma dalla recente norma d’interpretazione autentica prevista nella legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 18 comma 12. Tale norma si è resa necessaria al fine di dirimere il conflitto sorto nella giurisprudenza di merito, testimoniato, tra l’altro, dalle sentenze del tribunale di Aosta (sent. n. 32/2011) o del tribunale di Roma (sent. n. 3326/2011).

La norma di interpretazione autentica ha precisato, infatti, che i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza.”

La legge non parla assolutamente di contributo soggettivo, ma semplicemente di  versamenti contributivi e  gli ingegneri e architetti pagano obbligatoriamente i contributi richiesti dalla propria cassa (4%). Riportiamo di seguito l’estratto della norma di legge:

12. L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita’ il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia’ effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. “

L’INPS non cita le varie sentenze dei Tribunali del Lavoro, quali ad esempio Nicosia del 16-04-2013, Rieti del 09-05-2013, Reggio Calabria del 01-10-2013, Napoli del 07-11-2013, tutte a noi favorevoli, ma cita sentenze vecchie e superate.

Chi desidera leggere alla fonte le disposizioni di legge citate può collegarsi con il seguente link alla Gazzetta Ufficiale, scorrere a sinistra sino all’art. 18, comma 12.

gazzetta

1 risposta »

  1. E’ chiarissimo…!!!!!! Per anni i dipendenti che hanno esercitato anche la professione hanno versato camionate di inutili contributi assicurati9vi alla GSINPS,per tenere in piedi un inutile carrozzone asservito al sistema politico

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