Anche il Giudice del Tribunale del lavoro di Prato condanna l’inps in quanto “…. Come detto l’attività libero professionale svolta dal ricorrente è soggetta al versamento del contributo integrativo…. e pertanto non sussiste la pretesa creditoria dell’inps….”
Il Guidice sbugiarda l’inps che riportava come memoria accusatoria i propri messaggi (sic!) “.. coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo….. . Il Guidice precisa che la norma non distingue tra tipologia di versamenti contributivi.
Ringraziamo l’avv. Eugenio Pelosi per la copia della sentenza del 20 novembre scorso che inseriremo su BOX per gli iscritti
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