Sentenze

La Sentenza della Corte di Appello di Roma

La sentenza della Corte di Appello di Roma

La sentenza della corte di Appello di Roma del maggio 2017 esplicita in modo chiaro la situazione odierna e l’indirizzo ormai univoco dei Tribunali del Lavoro (siamo a circa il 90% di sentenze a noi favorevoli).

Così si esprimono i Giudici dopo aver letto, studiato e approfondito le tante sentenze già emesse dai Tribunali italiani:

“Le regole del sistema previdenziale in questione, tuttavia, escludono la necessità di versare anche una contribuzione cd. soggettiva suscettibile di tradursi un giorno in prestazioni previdenziali in favore dei ricorrenti – e dunque, prima ancora, di una loro iscrizione alla Cassa – ritenendo sufficiente la copertura assicurativa derivante a questi ultimi dai concorrenti rapporti di lavoro  subordinato. Così stabilisce infatti l’art. 21 comma 5 della legge citata : “ Sono esclusi dall’iscrizione alla Cassa ai sensi dell’articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”. 

I Giudici chiariscono che per quanto riguarda la nostra attività professionale di ingegneri e architetti la questione previdenziale è legata solo alle norme interne di Inarcassa e quindi siamo esclusi dal pagamento del contributo soggettivo, rimanendo l’obbligo di quello integrativo (in parte utilizzato per la pensione dei colleghi):

“La circostanza che per gli anni in considerazione, con  riferimento ai redditi per attività libero professionale, il versamento presso la ‘cassa privata’ non sia avvenuto da parte degli appellati se non per il contributo integrativo, deriva dalla particolare forma di esonero prevista dall’art.2 L.1046/71, ma si tratta di vicenda che attiene ai rapporti tra il professionista ed Inarcassa, senza assumere alcuna rilevanza nei confronti dell’Inps”.

Nella sentenza è citata la pronuncia della Corte di Cassazione, relativamente al ruolo della GS Inps per determinati redditi, compresi quindi i nostri professionali:

“Diversamente opinando si giungerebbe a sostenere come predicato dal  Supremo Collegio in un autorevole arresto ( Cassazione. S.U. 3240/2010) che “più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di “fare cassa” e di costituire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro”.

 Infine i Giudici ribadiscono il concetto che nel nostro caso devono essere seguite le regole interne ad Inarcassa, escludendo quindi l’intervento dell’Inps:

“Dunque, il “versamento contributivo agli enti di cui al comma 11”, va inteso in termini di assoggettamento dell’”attività” di lavoro autonomo al versamento – e non di assoggettamento ad esso del reddito corrispondente, né tanto meno di esistenza effettiva del medesimo – ed è accompagnato dall’espressione “in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”, che costituisce un inequivocabile rinvio alle regole interne alla gestione previdenziale interessata”.

 

Ringraziamo l’avv. Chiara Mestichelli, che ha seguito la causa, per la copia gentilmente fornitaci come sempre a disposizione su BOX per gli iscritti al nostro sindacato.

 

Categorie:Sentenze

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