Una sentenza che non sta in piedi.
La sentenza di Cassazione (sono cinque ma in realtà è una sola, le altre quattro sono copia e incolla) che vede il relatore dr. Luigi Cavallaro decidere contro migliaia di ingegneri e architetti italiani statuisce in contrasto con principi giuridici fondamentali e rappresenta uno dei più bassi livelli raggiunti dalla giustizia italiana.
È una sentenza che non sta in piedi da qualsiasi posizione la si desideri guardare.
- Non sta in piedi in quanto il Sostituto Procuratore Generale dà ragione ai professionisti e torto all’Inps che di tutta questa annosa e triste questione è l’attore principale;
- Non sta in piedi perché ai giudici non è consentito interpretare una legge di interpretazione autentica che vede i professionisti iscritti agli albi esclusi dalla gestione separata inps;
- Non sta in piedi perché il giudice Cavallaro, vero artefice della sentenza, non segue alcuna logica giuridica ma, “arrampicandosi sugli specchi”, dalla sua posizione ideologica stabilisce e integra il testo delle leggi dichiarando “ … tale precetto unitario, ….può essere agevolmente (?) ricostruito nel senso che l’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, nonché esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui…..T.U. n. 917/1986, ,l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una corretta posizione previdenziale….” Il giudice legislatore quindi, che integra di propria iniziativa quanto il Parlamento si sarebbe dimenticato di redigere;
- Non sta in piedi soprattutto nella parte finale della motivazione dove il giudice Cavallaro raggiunge il massimo della capacità interpretativa e suggestiva, non priva di una indubbia capacità retorica e di arrovellamento: “….non potrebbe sostenersi che, essendo la disposizione interpretativa dell’art. 18 ….d.l. n. 98/2011, fatto genericamente riferimento ad un versamento contributivo, non sarebbe consentito all’interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l’art. 2……l.n. 335/1995, ed è la ratio di quest’ultima ad imporre che l’unico contributo rilevante ai fini dell’esclusione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l’interprete dovrebbe astenersi dall’introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste (quindi Cavallaro supplisce il legislatore), traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un’interpretazione tutt’altro che letterale dal dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nell’art. 18……d.l. 98/2011,cit, le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe supporre”……;
- Non sta in piedi perché il nostro ordinamento democratico e costituzionale non prevede che tutti i redditi siano soggetti al pagamento di una contribuzione previdenziale ma bensì prevede che ogni cittadino abbia una tutela pensionistica quando avrà raggiunto una età avanzata. Sono tanti i redditi non soggetti a contributi previdenziali, anche di lavoro: basti pensare a tutte le attività occasionali per un importo inferiore a cinquemila euro l’anno ma non solo;
- Non sta in piedi perché il lavoro di libero professionista di ingegnere e architetto ha come unico riferimento la cassa di previdenza specifica che è appunto Inarcassa. Se una legge del Parlamento (la n. 1046/71 che la corte cost. ha ritenuto legittima e non violativa dell’art.3 Cost. per il principio di autonomia degli enti di diritto privato) stabilisce che sono esclusi dal pagamento dei contributi soggettivi i professionisti che già sono iscritti ad altra forma di previdenza, non si capisce questa invasione di campo inventata dai dirigenti Inps. Tutti questi professionisti sono ben consapevoli che non pagando relativamente al reddito professionale non riceveranno poi una pensione ( non pago e non ricevo), in quanto i contributi previdenziali non sono tasse ma soldi che poi andranno restituiti. Sicuramente molti ingegneri e architetti non pagando il soggettivo ad Inarcassa hanno aperto delle posizioni assicurative private con organizzazioni non statali, attuando così una scelta libera e personale, senza costrizioni ed imposizioni: quanto deve pagare una persona per la propria futura pensione ?;
- Non sta in piedi perché è una sentenza contro la Costituzione della Repubblica italiana nel momento in cui all’art. 3 è scritto: “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Questa sentenza cancella con un colpo di spugna questo articolo nel momento in cui obbliga dei cittadini a pagare la pensione ad altri, costringendoli a versare il 4% dei propri ricavi del lavoro professionale ad altri ingegneri ed architetti, venendo così a mancare la libera concorrenza ed eguaglianza e contraddicendo quanto statuito dalla Corte Costituzionale il 16 marzo 1989, n. 108. “il principio di solidarietà di cui all’art.38 Cost. che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l’invalidità e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Non contrasta, pertanto, con tale principio l’art.2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, nella parte in cui esclude dall’iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza dell’esercizio di un ‘altra attività di lavoro”;
- Non sta in piedi perché se centinaia di Tribunali italiani sia in primo grado sia in appello hanno dato ragione ai professionisti e torto all’Inps (o meglio l’intellighènzia dell’Inps), in un contesto di Giustizia democratica non si comprende come un solo giudice, con la partecipazione più o meno consapevole di altri quattro giudici, arrovellandosi su concetti ideologici possa aver sovvertito tante pronunce circostanziate e precise;
- Non sta in piedi perché il Parlamento ha obbligato con la legge n. 6/81 gli ingegneri e architetti anche dipendenti ad avere come unica cassa previdenziale di riferimento Inarcassa, prevedendo il versamento del contributo integrativo a titolo solidaristico con riferimento all’art. 38 della Costituzione;
- Non sta in piedi perché è in palese contrasto con altre sentenze della Corte di Cassazione in particolare la 13218 del 22.05.2008 e altre precedenti e quindi a breve le Sezioni Riunite saranno costrette a pronunciarsi e a riportare sui giusti binari la questione con una condanna delle scellerate iniziative create dall’Inps;
- Non sta in piedi perché così, più o meno consapevolmente, si vorrebbero punire tanti onesti cittadini, ingegneri ed architetti, per il solo fatto di svolgere due professioni, un doppio lavoro che non deve esistere per chi ha nella mente concetti ideologici di un certo tipo. Migliaia di ingegneri e architetti, nella maggior parte dei casi docenti negli istituti tecnici e nei licei, che con il loro impegno professionale hanno arricchito la didattica, hanno formato milioni di studenti portando all’interno della scuola il mondo reale della produzione, costruendo un vero ponte tra teoria e pratica, costruendo le solide basi del futuro della nazione. Con questa sentenza tanti bravi e preparati docenti si trovano in una situazione personale disagiata, colpevoli di non avere versato ad Inps contributi che fino al 2011 non erano mai stati richiesti (la legge Dini è del 1995), una intera categoria calpestata e violentata dai teoremi in salsa interista-leninista;
- Non sta in piedi perché produce danni alle casse dello stato in quanto i contributi previdenziali sono detratti dal reddito e quindi l’Agenzia delle entrate incassa meno IRPEF. Appare evidente che i contributi versati ad Inps saranno restituiti in quanto in teoria non sono una tassa ma un accantonamento di parte del proprio reddito per la vecchiaia. Ora gli ingegneri e architetti anche dipendenti sommano al loro reddito fisso il reddito di attività professionale, entrando spesso nello scaglione Irpef più elevato. Ciò però non accadrà quando avranno raggiunta la pensione in quanto i redditi caleranno e lo scaglione Irpef applicato sarà più basso. Se immaginiamo lo stato come un grande edificio sostenuto da due pilastri in mattoni vedremo il primo definito Inps diventare sempre più solido e robusto togliendo mattoni all’altro, detto Agenzia delle entrate, che pure in parte andranno a pezzi e buttati, finché l’edificio non starà più in piedi, causandone il rovinoso crollo.
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La legge Dini del 95 prevede una sola pensione per tutti,ribadisco il concetto.Con l’iscrizione alla Gs Inps da parte di chi ,quale dipendente ha già delle trattenute previdenziali per la costituzione di una pensione, si costituiscono due forme di di pensione anche se quella della Gs sarà irrisoria,cioè si manda a carte e quarantotto la sostanza della legge di cui alla premessa.Ricorso alla corte Europea senza dubbio….
Peraltro viene riportata la Sentenza della Cass. S.U. n. 3240 del 2010 in modo distorto;
la sentenza 3240, infatti, indica un’estensione della copertura assicurativa “a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano “coperti” dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due”
Orbene il termine “coperti” (si noti che il virgolettato è parte della sentenza) viene artatamente sostituito dal termine “assicurato”; certamente “coperto” e assicurato non hanno la stessa valenza. Gli ingegneri-dipendenti, infatti, pur non essendo assicurati per l’attività professionale sono sicuramente “coperti” avendo una posizione previdenziale ben definita dal legislatore (l n. 1046/1971, ln. 6/1981) e versando un contributo previdenziale ad INARCASSA “in base al proprio stato e ordinamento”.
Ma non è tutto: i contributi versati alla Gestione Separata non potranno essere cumulati con quelli da dipendente anche se versati alla stessa INPS!!! La cosiddetta totalizzazione è possibile solo per periodi contributivi non sovrapponibili. Inoltre i contributi da GS produrranno una pensione integrativa il cui importo, come diceva l’allora Presidente dell’Inps Mastropasqua, “se conosciuto in anticipo produrrà una sommossa popolare”.