Informazioni generali

Cassazione e Inps in sintonia ma non per la democrazia.

Cassazione e Inps in completa sintonia ma non per la democrazia.

 

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni“. Non pare rispettare le funzioni attribuite nel momento in cui per giustificare il percorso statuito nella  sentenza 30344 del 2017 (le altre e anche quelle che leggeremo sono copia e incolla) la Suprema Corte sconvolge l’ordinamento democratico snaturando le proprie prerogative, in particolare quella di uniformare le interpretazioni di legge e l’unità del diritto nazionale, nel momento in cui straccia le centinaia di sentenze a favore degli ingegneri e architetti emesse dai tribunali italiani in modo pressoché unanime. Per giustificare quanto statuito la Cassazione elabora un ragionamento piuttosto avvolgente e arrampicato su alti e pericolosi dirupi:

– fa inizialmente riferimento alla decisione delle Sezioni Unite del 2010, la n. 3240, copiandone i contenuti e prendendo a prestito i passaggi fondamentali , nello specifico l’idea che l’universalizzazione della tutela previdenziale non debba essere riferita a categorie di soggetti individuati in relazione all’attività lavorativa svolta ma fondata sulla semplice percezione di un reddito. Quindi  più che di universalizzazione della tutela si tratta cioè di estensione dell’obbligo contributivo a qualunque tipologia di reddito associato allo svolgimento di un’attività lavorativa, con conseguente moltiplicazione delle obbligazioni contributive ogniqualvolta un soggetto risulti percettore di più redditi derivanti da diverse attività che saranno  quindi assoggettate a regimi previdenziali distinti;

– fonda sulla predetta ripartizione la distinzione fra le gestioni tradizionali e la gestione separata;

– ricorda, sulla scorta della richiamata sentenza delle Sezioni Unite, che «all’espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni», in ossequio «a quella che può considerarsi una “regola” del nostro ordinamento previdenziale (in realtà una regola stabilita dall’Inps), secondo la quale il contemporaneo svolgimento di due  attività lavorative, soggette a due  regimi previdenziali distinti, comporta l’assoggettamento pieno alla disciplina contributiva di ciascuna delle forme assicurative interessate». Difatti, dato che l’attività professionale degli architetti ed ingegneri è soggetta per legge ad Inarcassa, sempre per legge e regolamento interno per questi è obbligatorio versare il solo contributo integrativo; non si comprende pertanto l’invasione di campo dell’Inps;

– afferma, però, che quella diversità non riflette i suoi effetti sulla lettura dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, posto che il generico riferimento a un «versamento contributivo» non consente all’interprete di utilizzare promiscuamente, a fini esonerativi, il contributo soggettivo e il contributo integrativo, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata essendo quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale potenzialmente destinata a sfociare nell’erogazione di un trattamento pensionistico. In questo caso la Cassazione unisce concettualmente i commi 25 e 26 dell’art. 2, l. n. 335/1995 e l’art. 6, d.m. n. 281/1996, confermando pedissequamente quanto sostenuto dall’INPS nella circolare n. 99/2011.

In realtà con la legge di interpretazione autentica, d.l. n. 98/2011 , poi L. 111/2011, quando il legislatore ha voluto precisare che l’esonero dal contributo alla gestione separata è legato al versamento di uno specifico contributo, lo ha detto espressamente nell’art. 18: ciò che avviene, appunto, nel comma 11 (ove si menziona esplicitamente il «contributo soggettivo»), e non nel comma 12, che si limita a parlare di «versamento contributivo» senza specificare alcunché. In questo caso vale il detto Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (“Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto”); se appunto in un disposto normativo non è stata prevista una fattispecie o non è stato analizzato un determinato aspetto, si deve presupporre che il legislatore non lo abbia voluto normare (difetto di norma) e che pertanto non si debba procedere a interpretazioni estensive.

Stranamente un passaggio della decisione delle Sezioni Unite del 2010 è taciuto nella sentenza del 2017, ed è quel passaggio in cui si legge che, “più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di “fare cassa” e di costituire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro.”

La legge  n. 335/1995 istitutiva della gestione separata Inps trae origine da precedenti leggi e disposizioni in particolare la L. n. 537/1993 che rileva la finalità protettiva residuale, ben evidenziata nel comma 13 dell’art. 11 di quest’ultima legge,: «Le disposizioni del comma 11 non si applicano nei confronti dei lavoratori che svolgono attività lavorative per le quali operano forme pensionistiche obbligatorie».

Non si capisce inoltre come i supremi giudici non riescano a ravvisare nel pagamento del contributo integrativo ad Inarcassa, obbligatorio per legge, gli estremi per un palese attacco alla Costituzione nel momento in cui i cittadini non hanno gli stessi diritti: costretti a pagare con il proprio lavoro la pensione ai propri concorrenti. La solidarietà, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 108/89, può avere un senso solo se “….vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative…”, nel nostro caso se si paga solo per l’attività di dipendente ed il contributo integrativo ad Inarcassa.

Ci troviamo quindi in una situazione pericolosa per la nostra democrazia, in cui la Cassazione statuisce quello che il Parlamento non ha mai deciso e cioè che ogni  reddito di lavoro debba essere soggetto a contribuzione soggettiva in ossequio alle disposizioni emanate di propria iniziativa dall’Inps.  Ci troveremo così ad accumulare due, tre pensioni obbligatorie in diverse casse previdenziali di riferimento ma in particolare nella gestione separata Inps, gestione dalle uova d’oro perché sempre in attivo e definita dai supremi giudici “…una tassa aggiuntiva a determinati tipi di reddito….. “ . Questa è una invasione di campo nel nostro ordinamento democratico, una pericolosa deriva liberticida in cui le teorie collettivistiche dell’intellighenzia Inps hanno trovato nella Cassazione il grimaldello vincente. Crediamo che ogni cittadino debba pagare una posizione assicurativa ma non pagare per ogni reddito prodotto, meno invasione di stato e più libertà, deve essere lasciata capacità di decisione per la propria previdenza anche ad altre forme privatistiche di tutela, senza più che un ente con sigla Inps decida in modo autonomo, emanando circolari in contrasto con le leggi e del caso interpretando per fare cassa.

Non crediamo sia questa la soluzione per sanare i conti in profondo rosso e non crediamo soprattutto che siano i vari direttori e dirigenti Inps a decidere il futuro dei cittadini, delle famiglie italiane: per questo in democrazia c’è il Parlamento.

 

1 risposta »

  1. Mi permetto di dissentire con un passaggio dell’articolo dove dice “fa inizialmente riferimento alla decisione delle Sezioni Unite del 2010, la n. 3240, copiandone i contenuti”; sarebbe più corretto dire “fa inizialmente riferimento alla decisione delle Sezioni Unite del 2010, la n. 3240, modificandone i contenuti”.
    Infatti, come ho già evidenziato in un altro commento, la sentenza 3240 indica un’estensione della copertura assicurativa “a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano “coperti” dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due” tale passaggio viene così riportato: “pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due”.
    Il senso del termine “coperti” (il virgolettato è parte della sentenza 3240 del 2010), ben diverso dal termine “assicurati”, è ben spiegato dalla sentenza di Lodi (sentenza 23/2016) “La legge non impone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione”.
    Copiando il contenuto della sentenza 3240 del 2010, senza modifiche, avrebbe certamente inficiato tutto il percorso statuito nella sentenza 30344 del 2017.

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