Barcellona P.G. : una sentenza che farà storia.
Dopo tante iniziative quali la lettera al Presidente della Repubblica, i nostri articoli in difesa della nostra posizione su riviste e giornali come il Sole24ore e ItaliaOggi, l’invio a tutti i Giudici del Lavoro dei tanti Tribunali d’Italia delle nostre ben argomentate osservazioni alla sentenza di Cassazione con relatore il Giudice Cavallaro, l’nvio a tutti gli Ordini provinciali degli architetti e degli ingegneri di copia della lettera inviata al PDR e altre iniziative in corso e già attuate, finalmente alcuni Giudici si sono resi conto delle assurde posizioni ideologiche assunte dalla Cassazione per il nostro caso.
In particolare il Giudice di Barcellona P.G. argomenta in maniera spendida ed impeccabile il rifiuto ad accettare la nota sentenza di Cassazione che ha stravolto i giudizi di centinaia di Tribunali italiani che in maniera pressochè unanime ci avevano dato ragione.
Ecco la posizione del Giudice Valeria Totaro del Tribunale di Barcellona P.G.:
“….La Cassazione, con la prima sentenza resa sull’argomento, la n. 30344/2017 del 18 dicembre 2017 (est. Cavallaro), poi confermata da altre analoghe dello stesso relatore, ha invece affermato che “il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia l’art. 2, comma 26, l.n. 33571995, ed è la ratio di quest’ultima a imporre che l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costruire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale”
Trattasi di una esegesi autorevole ma non condivisibile nella sua motivazione, per le ragioni che seguono.
Essa fa leva sul noto principio di “universalizzazione delle tutele” richiamato nelle Sezioni Unite nella sentenza n. 3204/2010 (emessa in materia diversa…..), che non è dirimente nella specie e non può essere applicato in modo assoluto.
……Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente (v. Cass. n. 23687/2015), ha ribadito che l’art. 38 Cost. non consente di acquisire una duplice posizione assicurativa nell’ambito della previdenza pubblica in caso di conseguimento di una tutela previdenziale adeguata (v. C. Cost. n. 108/1989 cit.) e tale principio già da sé sarebbe sufficiente ad escludere l’operatività della Gestione separata.
A livello sistematico, quindi, non è sempre vero che ad ogni reddito debba corrispondere un contributo utile a pensione…..
…Una lettura teleologica e combinata di tutta la normativa richiamata porta a considerare che, ove avesse realmente voluto che ad ogni attività libero-professionale corrispondesse una contribuzione obbligatoria, il legislatore del 2011 avrebbe modificato la legge istitutiva di INARCASSA (ora art. 21 della legge n. 6/1981) e delle altre casse private nella parte in cui impediscono il versamento del contributo soggettivo, senza necessità di fornire una interpretazione autentica della norma sulla Gestione Separata INPS…….Non si comprende, dunque, perché il contributo soggettivo sul reddito prodotto dallo svolgimento dell’attività di architetto-ingegnere se esclusivo debba essere versato a INARCASSA, se non esclusivo ad INPS.
Il Giudice Valeria Totaro evidenzia poi che la norma come interpretata dal INPS e in parte avvallata dalla Cassazione, espone la norma stessa e quella di cui all’art. 21 della legge n. 6/81 a rilievi di incostituzionalità. Difatti così interpretate tali disposizioni “……determinano una irragionevole disparità di trattamento nell’ambito della medesima categoria professionale”….. in quanto per il medesimo reddito i professionisti non iscritti ad Inarcassa pagano il 24% a fronte del 14,5% per gli iscritti e questi ultimi ricevono dai primi anche il 4% sul volume di affari dichiarato.
“Le finalità di garantire le esigenze finanziarie di INARCASSA – scrive ancora il Giudice – sottesa al divieto di iscrizione (di cui alla legge…..) e quella pubblica di “fare cassa e di costituire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro” - sottesa all’istituzione della Gestione Separata ……. Seppur in nome di una più ampia tutela previdenziale degli assicurati – farebbe nascere forti disparità di una parte della categoria di ingegneri e architetti e ….”si creerebbe quindi, in violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., una diversificazione all’interno dello stesso sistema previdenziale, di cui non si vede una ragionevole e legittima ragione giustificatrice”.
Come sempre per gli iscritti su BOX è presente copia della sentenza.
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