news

Corte di Appello di Palermo: ristabilita la legalità.

Corte di Appello di Palermo: ristabilita la legalità.

tribunale-palermo33

Con grande impegno, intelligenza e coraggio i Giudici di Appello di Palermo hanno ulteriormente scavato il solco profondo tra le recenti sentenze di Cassazione e la corretta interpretazione delle leggi. Certo, dopo le pronunce n. 30344/17 e successive della Suprema Corte la strada pareva impervia e difficoltosa, ma ora i Tribunali italiani contestano apertamente le scelte ivi statuite. A dire il vero i Giudici di Cassazione si sono resi conto di non aver trattato in modo approfondito una grande questione che interessa decine di migliaia di onesti professionisti: difatti la recente Ordinanza interlocutoria che rinvia alla IV sezione è il segnale di questo onesto ripensamento. Noi siamo convinti che i Giudici più in alto siedono più devono essere super partes, liberi da condizionamenti culturali e assolutamente liberi anche dalle pressioni che la grande burocrazia previdenziale può tentare di imporre.

Ci troviamo ora con questa limpida sentenza che così si confronta con la Cassazione “…..Non ignora questa Corte, come sopra anticipato, le pronunce della Corte di Cassazione n. 30344/17 e n. 30345/17 e quelle successive rese nel mese di gennaio 2018 di identico contenuto, tuttavia ritiene di non potere condividere le argomentazioni ivi espresse

Ci vuol coraggio ed intelligenza per contestare la Cassazione, non è così semplice, significa che le argomentazioni delle cd sentenze Cavallaro sono palesemente fragili, inconsistenti, ambigue. Di seguito riportiamo un estratto della sentenza che ben fa capire i reali termini della questione.

”…….In definitiva poiché le Casse private hanno meccanismi di finanziamento idonei a garantire l’equilibrio gestionale è rimesso, in linea di principio, alla scelta delle stesse di determinare il quantum e lo stesso an, in casi particolari, della contribuzione. In altri e conclusivi termini l’attività dei professionisti, soggetti all’autonomo ente previdenziale di categoria, soggiacendo ad un regime gestito e regolamentato dalla cassa di appartenenza, rimane assoggettata esclusivamente a tale disciplina (cfr. Cass n.3641/2018 [in realtà 3461/2018] su autonomia regolamentare in materia pensionistica della Cassa privata).

Non ignora questa Corte, come sopra anticipato, le pronunce della Corte di Cassazione n. 30344/17 e n. 30345/17 e quelle successive rese nel mese di gennaio 2018 di identico contenuto, tuttavia ritiene di non potere condividere le argomentazioni ivi espresse. La Corte di Cassazione, analizzando casi sovrapponibili a quello qui in esame, ha affermato: “l’iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49 (ora 53), comma 1, T.U. n.917/1986, l’esercizio della quale non sia subordinato all’iscrizione ad apposi ti albi professionali ovvero, se subordinato all’iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale “.

Giunge a tale conclusione, la Corte di Cassazione, sulla base di una concezione della universalizzazione della tutela previdenziale, mutuata dalla propria precedente sentenza n. 3240/10, intesa non in termini soggettivi (riferita cioè a soggetti individuati in base alla attività prestata) ma oggettivi (basata sulla mera percezione di un reddito), e su tale distinzione sembra fondare la peculiarità ed il tratto differenziale della Gestione Separata rispetto alle altre gestioni assicurative con conseguente affermazione della legittimità della proliferazione delle obbligazioni contributive al solo realizzarsi della supposta base imponibile. In coerenza con tale impostazione evidenzia la diversità di funzione tra il contributo integrativo e quello soggettivo per farne derivare che a prescindere dal riferimento della legge al solo versamento contributivo non possa farsi discendere dal versamento del primo effetto esonerativo alla gestione separata dell’INPS. Reputa, tuttavia, questa Corte che la normativa di riferimento ( art. 2, comma 25 e 26, l. 335/95) non pare supportare tale generalizzazione oggettivizzata e con connotazione tributaria della contribuzione, laddove, come si ritiene di aver dimostrato, l’ambito di incidenza residuale della gestione separata INPS (art. 2, comma 26), soggettivamente correlata all’esercizio di una attività di lavoro autonomo “ cui al comma 1 dell’art. 49 del testo unico delle imposte dei redditi , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 nonché i titolari di collaborazione coordinata e continuativa” deve necessariamente arrestarsi di fronte ai casi di “ attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi la cui tutela previdenziale è rimessa alla competenza gestoria delle Casse Private di appartenenza…..”.

Noi crediamo di fare e continuare a fare la nostra parte, con caparbietà, con grande impegno solidale perché sappiamo di essere nel giusto. Tutta la nostra presenza nella stampa nazionale, il nostro incalzare lo stesso Presidente della Repubblica e tutti i Giudici del lavoro dell’Italia, gli ordini professionali (anche se scarsamente interessati), ha certamente prodotto dei frutti.

 Ringraziamo l’avv. Ilaria Gadaleta per averci fornito copia della sentenza che è disponibile come tutte le altre su BOX per gli iscritti.

Categorie:news, Sentenze

Rispondi

Effettua il login con uno di questi metodi per inviare il tuo commento:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...