Questione GS Inps.

 

Gestione-separata-Inps2-

Maggio 2021

QUESTIONE GESTIONE SEPARATA INPS vs INGEGNERI E ARCHITETTI DIPENDENTI.

 

Sulla base dell’ordinamento giuridico attualmente vigente, appare chiaro che i liberi professionisti iscritti ad Albi muniti di propria Cassa, per il caso in cui la stessa abbia previsto all’interno del suo ordinamento autonomo ipotesi di riduzione ovvero di esonero dal versamento della contribuzione soggettiva, non debbano essere iscritti d’ufficio alla Gestione Separata Inps.

L’Inps invece, interferendo nelle rispettive autonomie di questi Enti, iscrive d’ufficio detti professionisti alla Gestione Separata, chiede loro il pagamento coattivo di contribuzione applicando aliquote del tutto esorbitanti rispetto a quelle applicate dalle rispettive Casse, applica loro le sanzioni dell’evasione contributiva (pari a quasi l’ 80% della sorte), procede al recupero coattivo con atti esecutivi (avvisi di addebito).

Il tutto aggravato dal fatto che trattasi di contribuzioni comunque prescritte per intervenuto decorso del termine di legge per esser fatte valere (5 anni dalla scadenza del termine per il loro pagamento, Cass.27950/2018 e succ.); prescrizione che, in materia previdenziale, è di natura imperativa e irrinunciabile, di tal che le contribuzioni che fossero – ciò nonostante – versate sarebbero del tutto improduttive di rendimento pensionistico e andrebbero dunque restituite da Inps ai professionisti.

La censura fonda sul sistema normativo e giurisprudenziale attualmente vigente in materia di previdenza obbligatoria dei liberi professionisti iscritti ad Albi.

In effetti

Premesso

  • che, ai sensi dell’art.38 Cost., la previdenza obbligatoria (IVS) è un diritto che lo Stato deve garantire, a fronte del quale il cittadino è tenuto – correlativamente – a contribuire, versando quanto richiesto dall’Ente di competenza, nell’ambito di un rapporto di natura assicurativa e sinallagmatica (corte sent.167/1986, 173/1986 e 202/2006, in linea con la posizione della Suprema Corte sent.4146/1990);
  • che è la tipologia di attività lavorativa in concreto svolta l’elemento in relazione al quale va individuato l’Ente previdenzialmente competente e il regime previdenziale applicabile in ciascun caso specifico (art.2 comma 25 e 26 L.335/95; art.18 comma 12 DL 98/2011), nel rispetto del principio di autonomia degli Enti previdenziali (art.1 L.1046/1971; artt.1 e 2 L.509/1994; art.2 comma 25 L. 335/95; art.3 D. Lgs. 103/1996; Cass. SU 3240/2010) e del principio di esclusività (Cass. 4982/2014; 9076/2013);
  • che, pertanto, in relazione alla attività di ingegnere/architetto contestualmente svolta (attività libero professionale per la quale è richiesta l’iscrizione ad Albo), è competente in via esclusiva a dettare la disciplina previdenziale l’Ente previdenziale di diritto Privato tipico per la specifica categoria (Inarcassa, per CNI e CNACCP; Cassa Forense per CNF ecc);
  • che ciò è quanto espressamente prevede il comma 25 dell’art.2 L.335/95 – istitutiva appunto della GS Inps al successivo e ultimo comma 26 – e detta opzione è stata confermata
    • dallo stesso legislatore attuativo della delega governativa conferita dall’art.2 comma 25 L.335/95 e, segnatamente, dall’art.3 del D. Lgs. 103/1996;
    • dalla norma di interpretazione autentica dell’art.2 comma 26 L. 335/95 – e cioè l’art.18 comma 12 del DL 98/2011 (L. 111/2011) – che ha, infatti, espressamente escluso dalla GS Inps coloro che svolgono attività per la quale è richiesta l’iscrizione a un albo;
  • che dunque non esiste alcun altro Fondo, diverso dalla Cassa di riferimento della categoria, che possa legittimamente pretendere alcunché dal libero professionista iscritto ad Albo;
  • Sul piano del merito, è nota la giurisprudenza apparentemente ormai consolidata della Suprema Corte (cfr. sentenze. nn. 3044/2017, 32167/2018, 32166/2018), ove l’interpretazione sistematica e non letterale della norma di cui all’art. 18, comma 12 sulla base della presunta logica sottesa all’art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 la quale presupporrebbe che qualsivoglia attività di lavoro autonomo e, quindi, anche l’attività di natura professionale degli iscritti ad albi con enti previdenziali di riferimento, ove non soggetta a contribuzione utile a fini pensionistici presso detti enti, dovrebbe (necessariamente) essere soggetta a contribuzione presso la Gestione Separata e, per questo, secondo l’iter motivazionale seguito dalle pronunce della S.C., la norma in questione sarebbe volta ad assoggettare a contribuzione, nella prospettiva dell’universalità delle tutele, presso la nuova Gestione, qualsivoglia attività autonoma fiscalmente identificabile. In realtà il senso di una norma di interpretazione autentica presuppone il dubbio sulla normativa autenticamente interpretata ed è strumentale alla corretta interpretazione di quest’ultima mentre, a ben vedere, la Suprema Corte ha seguito il percorso esattamente inverso finendo per interpretare sistematicamente, anziché letteralmente, la norma di interpretazione autentica proprio sulla base della disposizione dubbia che la prima avrebbe dovuto interpretare;
  • che in realtà – almeno per quanto noti al Sindacato Inaredis – esistono più di 180 sentenze di merito, di cui molte di secondo grado emesse da tutte le Corti d’appello Italiane adite, i cui numerosi giudici hanno tutti conformemente statuito che l’Ingegnere/architetto libero professionista iscritto a un albo che svolga attività libero professionale, contestualmente ad altra attività lavorativa per la quale è già titolare di posizione IVS, non deve iscriversi a GS Inps
    • in primis per difetto dei requisiti alternativi come chiariti dalla norma di interpretazione autentica;
    • inoltre, per difetto della funzione residuale che caratterizza la ratio istitutiva della GS Inps, avendo una propria Cassa e fruendo copertura previdenziale;
  • che il tenore letterale della norma di interpretazione autentica ha fedelmente tradotto la ratio legis voluta dal governo e fatta propria dal legislatore in sede di conversione del DL 98/2011 (come si evince dalla Relazione Parlamentare al Disegno di Legge 2814 del 2011 (pag.27-29 della proposta e 141 della relazione tecnica);
  • che, quindi, nel nostro ordinamento è univocamente affermata sia l’estraneità dei liberi professionisti iscritti ad albi dalla gestione separata, sia la natura residuale della iscrizione alla Gestione separata, rivolta unicamente a coloro per i quali non era stato individuato un ente previdenziale deputato a disciplinarne la previdenza (come confermata dalla giurisprudenza di cassazione Sez. Lav. 13218/2008; Cass. 4982/2014; 9076/2013; S.U. sent.3240/2010);
  • che la Cassazione con sentenze n. 30344 del 2017 (Rel. Dr. Cavallaro) e 32166 del 2018 (Rel. Dr. Calafiore) non ha ribaltato questi assunti, come vorrebbe sostenere Inps, ma li ha ignorati completamente: nel senso che le dette sentenze lasciano del tutto impregiudicate le questioni giuridiche fondamentali in materia, trascurano del tutto la normativa vigente sul punto; e dunque, non possono essere ritenute decisive nel caso di specie, come rilevato da numerosa giurisprudenza di merito successiva;
  • che la Corte Costituzionale con sentenza n. 108 del 1989 ha statuito, proprio nel nostro caso, che possono essere posti dei limiti nel cumulo pensionistico. Così si sono espressi i supremi Giudici Costituzionali :……” La questione non appare fondata nemmeno alla stregua dell’art.38 della Costituzione. A chi esercita la professione di ingegnere o architetto contestualmente ad altra attività di lavoro l’art.2, secondo comma, della legge n.1046 del 1971 non impedisce di ottenere una tutela previdenziale adeguata per l’invalidità o la vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragione testé esposta, l’acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell’ambito della previdenza pubblica”…….. . Non è posto quindi alcun vincolo alla nostra esclusione dal pagamento del contributo soggettivo a Inarcassa, giustificando ai fini solidaristici il nostro contributo integrativo.
  • Che inoltre non trova alcun fondamento giuridico il criterio dell’universalizzazione dell’obbligo di pagamento di contributi previdenziali con riferimento a ogni tipo di reddito di lavoro (Cass. n. 30344 del 2017 e 32166 del 2018), posto che la Costituzione prevede per ogni cittadino UNA tutela previdenziale pubblica non due o più;
  • Se poi consideriamo che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, non vi è alcun obbligo, per la previdenza pubblica, di pretendere da qualsiasi reddito una posizione assicurativa, essendo sufficiente per il cittadino essere in possesso di una sola posizione pensionistica (Corte Cost. N. 108/89), ci troviamo quindi di fronte a un gravissimo attentato al nostro sistema democratico in quanto la Cassazione disapplica e/o integra le leggi dello stato a sua discrezione, prerogativa questa, invece, assegnata a titolo esclusivo al Parlamento della Repubblica.

 

Alla luce di quanto suesposto si auspica di poter avere rapida soluzione alla nostra problematica, che allo stato attuale viola la costituzione anche con riferimento al principio della libera concorrenza, in quanto obbliga una parte consistente di ingegneri e architetti a pagare una quota di pensione ad altri colleghi che svolgono medesima attività.

Si propone quindi di:

  • adottare provvedimenti normativi volti a chiarire ulteriormente la estraneità, dalla Gestione Separata Inps, dei liberi professionisti iscritti ad albi dotati di propria cassa privata, come già indicato dalla norma di interpretazione autentica;

  • promuovere in via definitiva la creazione di una gestione separata all’interno di tutte le Casse Professionali (manca ad esempio in Inarcassa) per tutti i professionisti iscritti ad un Albo, che avranno come unico riferimento l’Ente previdenziale della professione svolta con esclusione di Inps;

  • Sostenere con forza il disegno di legge n. 1823 presentato il 3 maggio 2019 proposto da On. Serracchiani e On. Viscomi e altri;

  • proseguire nell’iniziata attività del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro nel mese di giugno 2019 (con membri ministeriali e consulenti esterni esperti in materia, anche di espressione associativa) e volto a studiare le possibili soluzioni giuridiche del problema all’interno delle Casse Private (creazione gestione separata all’interno di Inarcassa).

Il Direttivo Inaredis

 

6 risposte »

  1. Grazie a tutti per quanto state facendo.
    Per mio conto ho sottoposto la problematica della definitiva approvazione della risoluzione approvata , tramite mail, alla Presidente Boldrini ed al ministro Guerra.
    Non so se ci saranno esiti ma vale la pena di tentare.
    emanuela valentini

    • Ciao Emanuela, tutto è utile, però come vedi le problematiche sono ampie e vanno trattate complessivamente, dalla radice, altrimenti rischiamo di perdere tanto denaro. Iscriviti anche tu al Sindacato, ti aspettiamo, con viva cordialità

  2. Ancora un apprezzamento per quello che state facendo. Sappiate che sono con voi in questa “battaglia”.
    Vi chiedo cortesemente se i vs. legali riusciranno a produrre il nuovo fac-simile del ricorso amministrativo all’INPS entro la data del 17 luglio.
    Lungi da me voler mettere fretta, ma vorrei soltanto sapere se per il mio ricorso amministrativo, da presentare appunto entro il 17 luglio, potrò utilizzare il fac simile dell’Ordine degli Ingegneri dell’aquila 2012 o se potrò usufruire della revisione più recente che stanno preisponendo i vs. legali.

    Con rinnovata stima,
    Roberto

    • Il ricorso va inviato entro 90 giorni dalla comunicazione. Il pagamento (chi è così bravo da donare all’inps quanto richiesto a fini sociali) deve essere fatto entro 30 giorni. Tra l’altro conviene inviare il ricorso dopo i 30 giorni solo per una questione procedurale. In ogni caso oggi o entro pochi giorni inseriremo in box il facsimile rivisto che è già pronto. Cordialità

  3. Buongiorno colleghi,
    non sarebbe il caso, vista la situazione di grave disagio dovuta alla pandemia, chiedere ai politici a noi vicini di far inserire qualche provvedimento di riduzione delle pesanti sanzioni che l’INPS ci chiede in modo da ridurre i danni e in attesa di tempi migliori (se mai ci saranno)?
    Grazie per l’attenzione,
    vittorio calomeni

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