Atti Parlamento

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07773 CAMERA


Legislatura 17
ATTO CAMERA Sindacato Ispettivo
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/07773
presentata da CIPRINI TIZIANA il 12/02/2016 nella seduta numero 568
Stato iter : IN CORSO
COFIRMATARIO GRUPPO
DATA
FIRMA
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2016
CHIMIENTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2016
DALL’OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 12/02/2016
Assegnato alla commissione :
XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI , data delega 12/02/2016
Fasi dell’iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/02/2016
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07773 CAMERA
Stampato il 18/09/2016 Pagina 2 di 4
TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-07773
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Venerdì 12 febbraio 2016, seduta n. 568
CIPRINI, TRIPIEDI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL’OSSO e LOMBARDI. — Al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome
alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è ancora un’univoca interpretazione;
già a partire dall’anno 2009, l’Inps ha avviato la cosiddetta operazione Poseidone andando a
verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi nel 2004 e corrispondente iscrizione ad una
gestione previdenziale professionale;
nello svolgimento dell’attività di accertamento dell’Istituto, in particolare nella verifica incrociata
con le dichiarazioni reddituali (cosiddetta operazione Poseidone), nel corso della quale sono stati
iscritti d’ufficio anche professionisti appartenenti ad albi professionali dotati di una propria Cassa
previdenziale, sono emerse problematiche di applicazione – tra quanto disciplinato dai regolamenti
delle Casse previdenziali stesse, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, e
quanto previsto dalla normativa generale contenuta nella legge n. 335 del 1995 e nel relativo decreto
attuativo decreto ministeriale n. 281 del 1996;
l’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, prevede che «sono tenuti all’iscrizione
presso una apposita Gestione separata, presso l’Inps e finalizzata all’estensione dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1
dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi»;
per risolvere i dubbi interpretativi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione alla
gestione separata il legislatore è già intervenuto con l’articolo 18, comma 12, del decreto-legge n.
98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011, prevedendo che «L’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione
abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita
gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia
subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento
contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei
soggetti di cui al comma 11»;
in particolare, per gli iscritti agli albi degli architetti ed ingegneri, la normativa che disciplina
l’iscrizione ad INARCASSA è contenuta nell’articolo 21 della legge n. 6 del 1981 e negli articoli 7 e
23 dello statuto della Cassa;
in virtù dei principi contenuti nella legge n. 335 del 1995, anche il professionista – ingegnere o
architetto o architetto – non dipendente, che esercita in modo non esclusivo e continuativo la libera
professione è soggetto esclusivamente ad una contribuzione previdenziale presso la relativa cassa
previdenziale: Inarcassa. Se il professionista esercita in modo non esclusivo la libera professione
ed è anche dipendente, ad esempio docente, il proprio datore di lavoro corrisponde all’ex INPDAP i
relativi contributi previdenziali (l’INPDAP dal 1o gennaio 2012 è confluita nella «super INPS»);
tuttavia, accade che l’Inps iscrive d’ufficio nella gestione separata Inps i professionisti
ingegneri e architetti liberi professionisti che svolgono anche un’attività di lavoro dipendente ed
invia provvedimenti di riscossione con la richiesta di pagamento di contributi omessi, applicando
pesantissime sanzioni, in quanto essendo percettori di reddito professionale non avevano versato
alcun contributo previdenziale su tale entrata;
molti sono i professionisti ingegneri e architetti nonché dipendenti che hanno impugnato tali
avvisi: la magistratura del lavoro adita con numerose pronunce di merito ha annullato gli avvisi
di addebito emessi a titolo di omissione di contributi dovuti alla gestione separata dichiarando
insussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata e di versamento dei contributi a carico
degli ingegneri ed architetti liberi professionisti nonché dipendenti, poiché l’iscrizione alla gestione
separata ha carattere residuale essendo obbligatoria «esclusivamente» per i lavoratori autonomi
che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi (come
invece lo sono gli ingegneri ed architetti che sono iscritti al rispettivo albo) ovvero per coloro che,
pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo, quale che ne sia la tipologia
e natura, agli enti di previdenza per i liberi professionisti (come invece accade per gli ingegneri e
architetti che sono tenuti a versare contributi a Inarcassa sul reddito prodotto): secondo le pronunce
della magistratura, i presupposti necessari per l’iscrizione alla gestione separata non ricorrono,
dunque, per gli architetti e ingegneri che sono anche dipendenti, poiché sono iscritti ad un apposito
albo professionale ed in relazione all’attività che svolgono sono tenuti già al versamento contributivo
in favore di un ente di diritto privato (Inarcassa) compreso tra quelli di cui al comma 11 dell’articolo
18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011 (tribunale di Avellino,
sentenza n. 1108/2015; tribunale di Genova, sentenza n. 1327/2014; corte di appello di Genova,
sentenza n. 322/2015; tribunale di Rieti, sentenza n. 339/2013; corte di appello di Torino, sentenza
del 27 novembre 2014; tribunale di Venezia, sentenza n. 498/2015; tribunale di Palmi, sentenza n.
783/2015; tribunale di Napoli, sentenza del 7 novembre 2013; tribunale di Milano, sentenza del 19
febbraio 2014; tribunale di Milano, sentenza n. 1417/2015);
in questo periodo di grande crisi dell’edilizia che coinvolge anche i professionisti ingegneri e
architetti già sofferenti per una congiuntura economica assai critica, questo contributo alle casse
dell’INPS risulta insostenibile anche per il costo delle spese legali da sostenere, oltre che non dovuto
come confermato dalle pronunce della magistratura di merito;
è evidente, a parere degli interroganti, che le pretese creditorie portate dall’Inps sono frutto di
una non conforme interpretazione delle norme da parte dell’INPS che numerose pronunce di merito
hanno censurato –:
se sia corretto l’operato dell’INPS nel procedere all’iscrizione alla gestione separata di quei
professionisti ingegneri ed architetti che esercitano la libera professione e che risultano già provvisti
di un’altra posizione di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato;
se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative volte a sospendere o annullare i
provvedimenti di riscossione emessi dall’Inps e quali iniziative intenda attuare al fine di garantire
un corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’articolo 18,
comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 11 del 2011 al fine di risolvere
in tempi brevi il contenzioso crescente tra Inps e i professionisti interessati, sui quali non possono
gravare gli effetti di una non conforme interpretazione della normativa e di differenti valutazioni da
parte delle istituzioni interessate. (5-07773)

 

 

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00929

Dati di presentazione dell’atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 658 del 28/06/2012

Firmatari

Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/06/2012

Elenco dei co-firmatari dell’atto

Nominativo co-firmatario

Gruppo

Data firma

CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA’ 28/06/2012
POLI NEDO LORENZO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 28/06/2012
SCANDROGLIO MICHELE POPOLO DELLA LIBERTA’ 04/07/2012
MOFFA SILVANO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA’ ED AUTONOMIA, POPOLARI D’ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA’ NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 05/07/2012

Commissione assegnataria

Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 04/07/2012
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 05/07/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00929

presentata da

MARIALUISA GNECCHI
giovedì 28 giugno 2012, seduta n.658
La XI Commissione,

premesso che:

sulla obbligatorietà di iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata INPS, istituita nel 1996, non vi è mai stata un’univoca interpretazione;

già a partire dall’anno 2009, l’Inps ha avviato la cosiddetta operazione PoseidOne andando a verificare i redditi conseguiti da tali lavoratori autonomi nel 2004 e corrispondente iscrizione ad una gestione previdenziale professionale;

con messaggio Inps 20085 del 30 luglio 2010 si stabilisce che verrà iscritto automaticamente alla gestione separata INPS chi nell’anno 2004 ha dichiarato redditi indicandoli nel quadro RE del modello unico 2005 senza versare contributi previdenziali;

con la cosiddetta operazione PoseidOne 3, l’INPS ha iniziato ad inviare provvedimenti di riscossione, a circa 900.000 soggetti, applicando pesantissime sanzioni, in quanto percettori di reddito professionale, non avevano versato alcun contributo previdenziale su tale entrata;

applicare a questa fattispecie di soggetti le pesanti sanzioni previste dalla legge n. 388 del 2000 (articolo 116, comma 8, lettera b)), sembra estremamente penalizzante, poichè rappresentano oltre il 70 per cento dell’importo dei contributi dovuti;

se da un lato è legittimo il principio secondo il quale, ogni prestazione lavorativa e il relativo corrispettivo debba essere soggetto a contribuzione previdenziale, è altrettanto legittimo pensare che nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti vittime del fatto che con l’istituzione della gestione separata, non fu chiarito fin dall’inizio quali fossero i soggetti che dovevano iscriversi obbligatoriamente;

con il comma 12 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, si è giunti ad una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 che ha delimitato gli ambiti di competenza della Gestione separata e delle altre forme assicurative private e privatizzate, di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, confermando la regola per cui dipende dalla singola cassa professionale la possibilità di iscriversi anche se obbligatoriamente iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria perchè lavoratore dipendente o per altra parte di impegno lavorativo;

ciò ha consentito a molti soggetti di risolvere la questione attraverso le proprie casse di appartenenza (Inps messaggio n. 709 del 12 gennaio 2012) versando la contribuzione omessa, ora per allora, ma senza sanzioni, ottenendo contestualmente l’annullamento dell’accertamento emanato dall’INPS, mentre chi non ha potuto fruire di tale opportunità, è costretto a pagare la sanzione come se si trattasse di evasione contributiva;

rispetto alle casse, non tutte hanno ritenuto di modificare i propri statuti ed a titolo di esempio citiamo l’Inarcassa, che a tutt’oggi esclude la possibilità di iscrizione e di pagamento del contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, anche se iscritti all’Albo ed in possesso di partite IVA,

impegna il Governo

a sospendere i provvedimenti di riscossione emessi dall’INPS a carico degli iscritti alla gestione separata provvisti di un’altra posizione di previdenza obbligatoria, per rivedere le attuali sanzioni previste per questa particolare fattispecie, ed istituire in tempi brevi un tavolo tecnico Ministero-Casse-INPS con lo scopo di risolvere in tempi brevi la contesa vicenda che sta destando una sempre più crescente preoccupazione tra i professionisti interessati, sui quali non possono gravare gli effetti di una normativa non compiutamente chiarita e definita e di differenti valutazioni da parte delle istituzioni interessate.

(7-00929) «Gnecchi, Cazzola, Poli, Scandroglio, Moffa».

Risoluzione_Comm_Lavv_7-929

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