Statuto

STATUTO INAREDIS
INAREDIS, Sindacato Italiano degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti nonché dipendenti, è un sindacato libero e autonomo di chi in qualità di dipendente svolge anche attività di libera professione come ingegnere e/o architetto.
Art.1
E’ costituito “INAREDIS”, Sindacato Italiano degli Ingegneri ed Architetti liberi professionisti nonché dipendenti, in sigla inaredis, in forma di associazione sindacale di lavoratori e/o liberi professionisti ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, il cui funzionamento è regolato dal presente statuto.
L’associazione ha temporaneamente recapito a Lanciano (Ch) in Via Sabbioni al civico n. 16, fin tanto che non avrà individuato la propria sede definitiva, potendo aprire, sedi, succursali, recapiti in altri luoghi, in Italia o all’estero, con deliberazione della Segreteria nazionale. Inaredis ha durata illimitata e potrà essere sciolto con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
Art. 2
Possono iscriversi a Inaredis tutte le persone fisiche in possesso di laurea in Ingegneria e/o Architettura. Ad Inaredis possono iscriversi, secondo le norme di cui al successivo art. 7, prioritariamente i dipendenti di enti, istituzioni, aziende, società pubbliche e private nonché i liberi professionisti e consulenti che operano nel settore e che ne abbiano titolo.
Possono iscriversi in qualità di “sostenitore” società, enti e associazioni che condividono le finalità della Associazione e ne sostengano liberamente le attività.
Art. 3
Inaredis persegue quale scopo principale lo sviluppo e la crescita della cultura della professione di ingegnere e/o architetto, nonché la formazione professionale degli stessi, con lo scopo di unificare le diverse esperienze lavorative sia nel campo dell’istruzione scolastica o anche in altri campi.
Art. 4
Inaredis non ha scopo di lucro ed opera nell’ambito del sindacalismo libero, democratico e solidale nel Paese consapevole che la conoscenza, le competenze e le capacità acquisite nei vari percorsi di formazione e di attività lavorative rappresentino il più alto livello di dignità, sociale ed economica, nel mondo del lavoro.
Inaredis tutela gli interessi morali, intellettuali, professionali degli iscritti; svolge compiti di rappresentanza sindacale, in ogni sede a qualsiasi livello, delle peculiarità degli ingegneri e/o architetti anche dipendenti nei confronti di enti pubblici e privati, pubblica amministrazione, aziende , imprese e società pubbliche e private.
Inaredis svolge compiti di rappresentanza e di difesa degli iscritti in tutte le sedi, locali, nazionali ed europee al fine del riconoscimento della professionalità dell’attività svolta dagli ingegneri e/o architetti anche dipendenti.
Inaredis ha la rappresentanza dei propri iscritti ai fini della consultazione a tutti i livelli ed in tutte le sedi, da parte degli organi esecutivi, legislativi e normativi, in relazione alle tematiche relative alla professione di ingegnere e/o architetto in qualsiasi campo sia svolta;
Inaredis persegue lo sviluppo di percorsi formativi qualificanti per i propri iscritti per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni giuridiche, legislative e normative nonché per la loro crescita culturale, sociale e specialistica.
Nell’ambito di queste finalità istituzionali Inaredis svolge ogni azione, diretta ed indiretta, per la salvaguardia e tutela, la valorizzazione e qualificazione dell’attività degli ingegneri e/o architetti – dipendenti anche in rapporto con altri enti ed istituzioni similari, pubbliche e private, al fine di favorire il processo di sviluppo sociale, economico, culturale e formativo nel paese.
Art. 5
Inaredis si propone di realizzare i suoi scopi mediante l’azione concreta che si sviluppa nelle seguenti direzioni essenziali:
 studio, proposte e soluzione di tutti i problemi rivendicativi della categoria attraverso la contrattazione nazionale, locale ed aziendale;
 interventi tramite le proprie rappresentanze in ogni sede nella quali si discutono, si deliberano e si amministrano gli interessi che vedono coinvolta la categoria, in particolare nelle sedi di stipula dei Contratti Collettivi di Lavoro a livello nazionale, locale ed aziendale;
 valorizzazione della professionalità intesa come momento qualificante che impegna i lavoratori ed i singoli professionisti in un confronto più democratico con le diverse componenti sociali;
 attività assicurativa , assistenziale, ricreativa, formativa, sportiva e legale a favore degli associati estrinsecata attraverso coperture assicurative e consulenza tecnico-giuridica ed interventi nell’espletamento delle relative pratiche, iniziative di assistenza e di sviluppo culturale e di formazione anche attraverso la costituzione di organismi ad hoc.
Art. 6
Per il perseguimento dei propri fini Inaredis potrà attuare e sviluppare, direttamente o indirettamente, con accordi e convenzioni, qualsiasi tipo di attività in qualsiasi campo e di qualsiasi genere, anche attraverso idonei strumenti societari o con la partecipazione diretta o in convenzione con società, enti, istituti terzi;
Art. 7
L’iscrizione a Inaredis è libera e possono farne richiesta tutti coloro che hanno titolo.
I soci si distinguono in:
SOCI FONDATORI:sono coloro che hanno promosso la costituzione di Inaredis e ne hanno firmato l’atto costitutivo;
SOCI ORDINARI: sono coloro che condividendo finalità di Inaredis, sono entrati a farne parte a seguito di domanda di iscrizione e in regola con il versamento della quota annuale, esercitando oltre l’elettorato attivo anche quello passivo;
SOSTENITORI: sono società, enti, associazioni che sostengono liberamente Inaredis, ma non esercitano l’elettorato attivo e passivo.
I soci (fondatori e ordinari) sono obbligati al pagamento delle quote annuali di iscrizione, pena l’esclusione dall’associazione, la cui entità viene stabilità dalla Segreteria Nazionale. I soci possono sottoscrivere ulteriori quote associative a titolo di donazione o a titolo di finanziamento infruttifero delle attività di Inaredis. Le quote a titolo di finanziamento infruttifero dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati all’atto del finanziamento.
Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea, diretto o rappresentato, e a partecipare alle attività di Inaredis. I soci sono tenuti:
1. all’osservanza del presente statuto;
2. all’osservanza delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
I soci e sostenitori sono espulsi quando:
a. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
b. in qualsiasi modo rechino danno morale, materiale e di immagine alla Associazione.
Le espulsioni saranno decise dal Comitato Direttivo a maggioranza dei suoi membri.
I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea annuale.
I soci decadono quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e quando comunicano di recedere, senza rivalse né oneri, da Inaredis.
Art. 8
Gli organi della Associazione sono:
• Il Congresso Nazionale;
• Il Consiglio Nazionale;
• Il Coordinatore Nazionale;
• La Segreteria Nazionale;
• Il Collegio nazionale dei sindaci e dei probiviri;
• Coordinatori regionali e provinciali.
Art. 9
Il Congresso Nazionale è il massimo organo dirigente di Inaredis. Esso è convocato dal Consiglio Nazionale in via ordinaria ogni cinque anni ed, in via straordinaria, ogniqualvolta sia richiesto con delibera motivata adottata dallo stesso Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi.
Partecipano al Congresso tutti i soci, singolarmente o tramite rappresentanze delegate, secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
Sono compiti del Congresso:
 esaminare il rendiconto sindacale e finanziario di Inaredis;
 deliberare sull’indirizzo politico-sindacale della Associazione;
 formulare le risoluzioni organiche di Inaredis per le piattaforme rivendicative;
 deliberare sulle modifiche allo Statuto con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
 eleggere il Coordinatore Nazionale, la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, ed i Collegi Nazionali dei Sindaci e dei Probiviri.
 eleggere, designare o nominare un presidente onorario o altre cariche onorifiche.
Art. 10
Il Consiglio Nazionale è l’organo cui compete di dirigere Inaredis nel periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro.
Esso è costituito da un numero di membri deliberati dal Congresso Nazionale, cui si aggiungono i componenti della Segreteria Nazionale ed il Coordinatore Nazionale che lo presiede.
Nel Consiglio Nazionale debbono essere rappresentate tutte le regioni nelle quali opera Inaredis nonché una eventuale quota rappresentativa femminile.
Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberante nel rispetto della linea politico – sindacale approvata dal Congresso; controlla l’applicazione delle norme statutarie nei diversi gradi dell’organizzazione; imposta ed approva il bilancio; convoca ai sensi dello Statuto il Congresso in sessione ordinaria e straordinaria.
Il Consiglio Nazionale delibera sugli adempimenti decisi dal Congresso e ne vigila sulla sua attuazione.
Il Consiglio Nazionale può istituire comitati, commissioni e gruppi di lavoro nonché affidare particolari incarichi a uno o più dei propri componenti.
Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Coordinatore Nazionale, straordinariamente esso si riunisce a richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Consiglio Nazionale adotta il regolamento relativo alla costituzione ed al funzionamento di organismi regionali o provinciali.
Art. 11
Il Coordinatore Nazionale, eletto dal Congresso, ha la rappresentanza legale di Inaredis, ne coordina e sovrintende le attività; presiede il Consiglio Nazionale e la Segreteria Nazionale.
Sorveglia e regola l’andamento di Inaredis nonché la corretta applicazione ed esecuzione dei deliberati del Consiglio Nazionale.
Il Coordinatore Nazionale, nei casi di necessità ed urgenza, può assumere, salvo successiva ratifica degli Organi deliberanti, tutte le determinazioni che egli ritiene utili per il tempestivo intervento del Sindacato a tutela degli interessi degli iscritti.
Resta in carica un quinquennio e, comunque, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore. E’ stabilito il principio dell’alternanza di genere dell’assunzione della carica di Coordinatore Nazionale. Rappresenta Inaredis di fronte ai terzi.
Cura la tenuta dei verbali, delle deliberazioni nonché dell’amministrazione e ne redige il conto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale ed agli altri Organi sociali.
Può accendere o estinguere, congiuntamente o disgiuntamente al/ai Vice Coordinatore/i Nazionale/i, c/c postali e/o bancari con relative applicazioni; sottoscrivere contratti di locazione e/o somministrazione; promuovere liti e/o resistere alle stesse.
Art. 12
La Segreteria Nazionale è eletta direttamente dal Congresso e partecipa di diritto al Consiglio Nazionale. Il numero dei suoi componenti viene fissato dal Congresso nel minimo di almeno cinque membri, tra cui devono essere designati:
Uno o più Vice Coordinatore Nazionale, di cui uno Vicario;
Ai Componenti della Segreteria, possono essere attribuiti specifici incarichi di lavoro.
La Segreteria Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale.
Essa è l’organo esecutivo di Inaredis; attua i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocata dal Coordinatore Nazionale per sua iniziativa e a richiesta della maggioranza dei membri ogni qualvolta sia necessario nell’interesse di Inaredis.
La Segreteria Nazionale, in situazioni di urgenza, delibera su questioni di competenza del Consiglio Nazionale salvo ratifica di quest’ultimo nel corso della prima riunione ordinaria.
In caso di dimissioni o di impedimento di uno dei suoi componenti provvede alla cooptazione scegliendo di norma le eventuali sostituzioni tra i componenti del Consiglio Nazionale.
Art. 13
Il controllo amministrativo di Inaredis è esercitato da un Collegio dei Sindaci costituito da cinque elementi, tre effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso nazionale.
Il Collegio nomina nel suo seno un Presidente ed adempie alle sue funzioni secondo i criteri stabiliti dall’art. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabile.
Art. 14
Il patrimonio sociale è costituito:
 dalle quote associative sottoscritte da ciascun socio;
 dai contributi associativi straordinari che ciascun socio può sottoscrivere liberamente;
 da erogazioni e lasciti diversi, contributi di aziende, enti pubblici e privati, italiani, europei ed internazionali.
 dagli avanzi di eventuali gestioni economico-commerciali.
Il rendiconto comprende l’ esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno solare, il rendiconto viene approvato in sede congressuale.
Art. 15
Lo scioglimento di Inaredis è deliberato dal Congresso regolarmente convocato con votazione favorevole dei tre quarti dei soci. In caso di liquidazione possono essere nominati uno o più liquidatori con i poteri attribuiti loro dal Congresso. Il patrimonio sociale risultante alla fine dalla liquidazione, o al momento dello scioglimento, dovrà essere destinato a fini di utilità sociale nell’ ambito delle iniziative sostenute di Inaredis.
Art. 16 – Norma transitoria
Nel periodo transitorio che va dall’atto costitutivo di Inaredis fino allo svolgimento del primo congresso nazionale, i soci fondatori compongono la Segreteria Nazionale che elegge al proprio interno il Coordinatore Nazionale, rappresentante legale di Inaredis.
La Segreteria Nazionale assumerà i compiti di direzione fino alla costituzione del Consiglio Nazionale che così determinato governerà Inaredis fino alla convocazione del primo Congresso Nazionale previsto ogni anno dalla costituzione di Inaredis.

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