Alla c.a. del Direttore di ITALIA OGGI dott. Pierluigi Magnaschi, italiaoggi@class.it
Oggetto: articolo superficiale e improprio del quotidiano ITALIA OGGI del 16.01.2013 a firma Daniele Cirioli titolato:“ Professionisti graziati dall’Inps”.
Richiesta di rettifica a mezzo stampa (con nuovo articolo).
Preg.mo Direttore le scrivo in merito all’articolo di cui all’oggetto e in particolare laddove è motivato il nuovo orientamento dell’Inps nei confronti dei professionisti “toccati” dalla c.d. operazione poseidone è riportato testualmente: “La manovra del 2011. L’orientamento Inps è stato sempre contestato dai professionisti, ottenendo ragione in sede giudiziale. La norma del 2011, invece, ha dato ragione all’Inps, stabilendo che i soggetti tenuti all’iscrizione (e pagamento dei contributi) alla gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi e non tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza. ….”
Desidererei sapere a tale proposito quale sia la norma del 2011 richiamata nell’articolo che dà ragione all’Inps e se, come ritengo, si tratta della legge 111/2011, comma 12 dell’ art. 18, appare errata l’espressione “ non sono tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza. ….”.
La legge non parla assolutamente di contributo soggettivo, ma semplicemente di contributi e gli ingegneri e architetti pagano obbligatoriamente i contributi richiesti dalla propria cassa (4%). Riportiamo di seguito l’estratto della norma di legge:
“12. L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, attivita’ di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita’ il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti gia’ effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. “
Si registrano viceversa diverse sentenze successive al 2011 (vedi la più recente del Tribunale di Napoli – sez. lav. del 07.11.2013) che danno totalmente torto all’Inps con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Probabilmente il giornalista ha letto e interpretato il messaggio inps n. 821 del 15-01-2014 considerandolo “oro colato”. In realtà l’inps interpreta norme di legge, sostituendosi al Parlamento, con il risultato che TUTTI i Tribunali italiani del lavoro hanno giudicato errate queste interpretazioni. Ritengo che l’articolo così come esposto si presenti superficiale e improprio e richieda conseguentemente una doverosa rettifica a mezzo stampa per una corretta ed esatta informazione come è consuetudine osservare nell’ottimo giornale da lei diretto. Crediamo che questo “scivolone” sia dovuto ad un eccesso di rispetto nei confronti dell’inps quando in realtà non esistono oramai più enti pubblici con la verità in tasca. Vi consigliamo di seguire il nostro sito internet www.inaredis.org per capire l’evoluzione del tema in questione che riguarda decine di migliaia di ingegneri e architetti, molti dei quali leggono la vostra testata. Attendiamo quindi di leggere su ITALIAOGGI un nuovo articolo che riesca dar voce alle nostre sacrosante richieste ed evidenzi il comportamento assolutamente arrogante e persecutorio dell’inps.
A disposizione per fornirvi copia delle varie sentenze dei Tribunali del Lavoro, quali ad esempio Nicosia del 16-04-2013, Rieti del 09-05-2013, Reggio Calabria del 01-10-2013, Napoli del 07-11-2013, tutte a noi favorevoli.
Confidando in un riscontro alla presente si porgono distinti saluti.
Vicenza, 19.01.2014
Il Coordinatore Nazionale INAREDIS
Arch. Nicola Busin
Ringraziamo il collega iscritto Ing. Francesco Ghidini per la fattiva e attenta collaborazione.
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