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Con INAREDIS architetti e ingegneri cercano di fuggire dalla Gestione Separata INPS

 

Da oltre 2 anni, un nostro post dal titolo “Gestione Separata INPS: quando le sanzioni pesano più del non versato”, è diventato un luogo virtuale di scambio per ingegneri e architetti.

Come mai?

Il post parlava delle sanzioni INPS in caso di mancato pagamento e moltissimi ingegneri ed architetti avevano appena ricevuto dall’INPS la richiesta di versamenti per attività svolte nel 2005. Era l’estate 2011 ed era appena scattata l’operazione Poseidone, un’iniziativa di accertamento dell’INPS rivolta a chi svolge un’attività professionale autonoma in aggiunta ad un rapporto dipendente. In sostanza l’INPS chiedeva il versamento della contribuzione previdenziale alla gestione separata per la parte di reddito derivante da attività autonoma.

Come spesso succede in Italia, le norme non sono del tutto chiare e sul tema si è sviluppato un contenzioso.

Il post sul nostro sito è stato utilizzato come uno spazio di confronto aperto tra le vittime di Poseidone, che, dopo un lungo dibattito (come potete osservare ci sono oltre 700 commenti!), nel luglio scorso hanno fondato un sindacato.
Il sindacato si chiama INAREDIS ed ha l’obiettivo di ottenere, per la parte di reddito autonomo professionale, l’adesione ad Inarcassa (la cassa di previdenza di ingegneri e architetti liberi professionisti) o ad un’altra Cassa che non sia la Gestione Separata INPS (chi la conosce cerca di evitarla!).

il coordinatore di INAREDIS è L’architetto Nicola Busin, che ha scritto una lettera diretta a tutti i potenziali iscritti e che trovate qui allegata.

Tanti auguri ad INAREDIS!

Link:

http://www.actainrete.it/2013/10/con-inaredis-architetti-e-ingegneri-cercano-di-fuggire-dalla-gestione-separata-inps/

1 risposta »

  1. ALTRE CONFERME ALLA NOSTRA PROPOSTA DI UN SISTEMA MISTO A PIU’ PILASTRI E/O CONTRIBUTIVO (no – prorata), da subito, per tutti.

    Dal “CANOVACCIO PER STESURA DI DISEGNO DI LEGGE DELEGA” – Delega al Governo per la riforma del sistema pensionis…tico pubblico e privato e principi di collegamento con le altre riforme del sistema di welfare, datato 16/04/2007, si legge che:

    Fai clic per accedere a cerm-ipotesi-ddl-delega-riforma-welfare.pdf

    A pag. 4, si legge:
    … omissis … anche se la pressione fiscale e contributiva non è in Italia superiore alla media UE, lo è il cuneo contributivo lato impresa (il terzo nell’area OECD), la maggior parte del quale è dato da contributi pensionistici;
    – inoltre, l’incidenza sul PIL è tale per cui una significativa porzione del gettito fiscale e contributivo (circa 1/3) è ogni anno assorbita dal pagamento delle pensioni e non disponibile per altri scopi (poco meno di 1/3 del gettito fiscale-contributivo ha finanziato il pagamento delle pensioni);
    – tra questi scopi, non disponibile per la diversificazione degli istituti di welfare a carattere assicurativo (extra pensioni) e assistenziale (famiglia, figli, disabili, non autosufficienti, etc.)

    Ma soprattutto a Pag. 7, si legge:
    Tre “blocchi” funzionali per il welfare

    Partendo da questa distinzione, il disegno di legge delega propone un intervento di portata strutturale sulle pensioni e una ristrutturazione del welfare system in tre “blocchi”.
    Il primo “blocco” è quello delle pensioni. La compatibilità tra gli obiettivi apparentemente contrastanti che si sono citati in apertura è realizzabile quando:
    – è completata la neutralità finanziario-attuariale delle regole;
    – l’aliquota di contribuzione al pilastro pubblico dei lavoratori dipendenti che smobilizzano il TFR è ridotta al 25% (con 4 p.p. di decontribuzione a favore del datore e 4 p.p. a favore del lavoratore) e a questo livello sono innalzate quelle dei parasubordinati e degli autonomi;
    – si sviluppano i pilastri privati, favoriti da una razionalizzazione delle regole di funzionamento, dalla revisione della fiscalità e dal definitivo smobilizzo del TFR;
    – l’accesso al pensionamento è possibile a decorrere dal 57-esimo anno di età, senza vincoli di anzianità;
    – la cumulabilità di pensione e reddito da lavoro è sempre piena.
    Questi cambiamenti creerebbero un nuovo equilibrio tra, da un lato, la neutralità finanziario-attuariale delle regole di calcolo che tende a ridurre gli assegni e, dall’altro, la piena appropriabilità dei “frutti” dei propri contributi e del proprio lavoro che tende a incentivare il prolungamento volontario delle carriere sia prima del pensionamento sia in regime di cumulo.
    L’Italia può compiere una scelta di questo tipo proprio in virtù del cambiamento di “cultura/visione” del welfare system iniziato nel 1995 e della definitiva correzione verso la neutralità finanziario-attuariale che questo disegno di legge propone. All’interno di criteri di calcolo retributivi o non perfettamente neutrali, non sarebbe praticabile l’adozione del solo requisito minimo di età anagrafica e si dovrebbe mantenere il vincolo di contribuzione (i.e. di partecipazione al sistema). È questo uno degli aspetti di quel “vantaggio comparato” cui si è fatto cenno prima: il passaggio, già compiuto ma da perfezionare, ad un sistema pensionistico neutrale mette in grado, adesso, di ottimizzare i rapporti tra le regole pensionistiche e il funzionamento del mercato lavoro, dando centralità alle scelte individuali.

    A pag. 69, si legge:
    Articolo 28.
    (Equiparazione del contributo del lavoratore e del datore di lavoro)
    1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati dalla presente legge, l’eventuale contribuzione ai pilastri privati del datore di lavoro, privato e pubblico, è considerata componente della retribuzione lorda del lavoratore dipendente;
    … omissis …
    3. Il Governo valuta l’opportunità di estendere l’applicazione dei precedenti due commi anche ai lavoratori già iscritti a forme pensionistiche private.
    … omissis …
    5. Il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al Decreto legislativo n. 252 del 5 Dicembre 2005 e , in particolare, agli articoli 8 e 16.

    Articolo 30.
    (Prestazioni pensionistiche e prestazioni sanitarie)
    … omissis …
    2. I pilastri pensionistici privati possono assolvere alla funzione di copertura sanitaria o tramite l’acquisto da compagnia assicurativa di una polizza assicurativa collettiva (fondi pensione negoziali e aperti) o individuale (polizze assicurative con finalità pensionistica), ovvero dedicandovi una porzione dei benefici in accumulazione.

    Articolo 39.
    (Copertura finanziaria)
    … omissis …
    – fissare un “contributo di solidarietà” o un “contributo di sostegno alla transizione” per le pensioni e quote di pensione retributive già in erogazione; tale contributo si applica: alle pensioni superiori a 5 mila Euro lordi mensili (inclusa la tredicesima mensilità espressa in dodicesimi), e alle quote di pensione superiori al prodotto tra 5 mila Euro e il rapporto tra l’anzianità contributiva maturata all’interno del criterio di calcolo retributivo e l’anzianità complessiva;
    … omissis …
    – variare la progressività con cui sono riconosciute le agevolazioni fiscali ai pilastri privati, in modo tale da concentrarle soprattutto sulle fasce di reddito medio-basse;
    … omissis …
    – estendere in toto o per singole parti il contenuto della presente legge alle Casse dei liberi professionisti e alle altre gestioni pensionistiche autonome non interessate dalla fusione nell’Ente Gestore della Previdenza Pubblica.

    Fai clic per accedere a cerm-ipotesi-ddl-delega-riforma-welfare.pdf

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